Trento, 8 febbraio 2005 
            Disegno di legge 
«TUTELA DELL’AGRICOLTURA  
CONVENZIONALE E BIOLOGICA» 
				  Relazione  
		Con la definitiva conversione in legge del decreto legge n.  279/2004, avvenuta il 25 gennaio 2005, decreto che introduce sul territorio  nazionale la coltivazione degli OGM, l’Italia sa con certezza ciò che perderà:  la possibilità di praticare in futuro l'agricoltura convenzionale e biologica.  Non sa tuttavia ancora ciò che guadagnerà, considerato che attualmente ci si  muove in un contesto di produzione eccessiva al punto che l'Unione Europea sta  concedendo premi a chi mette a riposo le terre produttive (set-aside): nel  territorio dell'Unione Europea si tratta complessivamente di 4 milioni di  ettari. 
		 L'introduzione degli OGM in tutti i principali Paesi del  mondo sta diventando una impellente necessità per gli Stati che per primi hanno  imboccato questa via. Essi infatti hanno contaminato le proprie colture  tradizionali e quindi si vedono sottratti i mercati che rifiutano, per molte e  fondate ragioni, gli OGM. In primo luogo i mercati di diversi Stati europei,  fra i quali il nostro paese. Solo contaminando con OGM l'intero pianeta verrà  meno il "doppio mercato" alimentare.  
				  L'arrendevolezza del Governo italiano e dell'attuale  maggioranza parlamentare di centro-destra di fronte alle pressioni commerciali  di pochi Stati e pochissime multinazionali è stata a dir poco sconcertante. Si  è invocata la necessità di adeguare la legislazione nazionale alle Direttive  europee, dimenticando che proprio quest'ultime prevedevano la possibilità di  effettuare consultazioni popolari, prima di introdurre gli OGM nella nostra  agricoltura e nell'ambiente. Nulla di tutto questo è stato fatto, ma si è solo  ritardata di qualche mese l'effettiva coltivazione di prodotti OGM in campo  aperto, dovendo prima essere definiti i criteri che consentano la coesistenza  fra le diverse colture, transgenica, convenzionale, biologica. 
				  Ma questo è proprio l'aspetto più controverso, per non dire  inapplicabile. In una intervista rilasciata due anni fa, il Presidente  dell'Unione degli agricoltori degli Stati Uniti - Paese che per primo ha  introdotto e sperimentato le colture transgeniche - ha dichiarato: "I  prodotti geneticamente modificati non contribuiscono ad aumentare la  produttività, e tutte le caratteristiche che vengono pubblicizzate dalle varie  multinazionali in realtà non sono vere, in quanto i prodotti geneticamente  modificati non aiutano ad aumentare le rese. Né sarà possibile avere coltivazioni  GM free accanto a coltivazioni di prodotti geneticamente modificati perché  questo è assolutamente impossibile, o l'uno o l'altro". Negli Stati Uniti  il mais è ormai inquinato da OGM per il 98%, secondo dati diffusi da Agrisole  nel 2003. Occorre tener presente che in Italia ben 1.400.000 ettari sono  coltivati a mais e ad essere ricercate dal mercato nazionale sono proprio le  qualità tradizionali, non certo quelle OGM. Secondo dati diffusi  dall'Associazione sementieri mediterranei, ammettendo una soglia di  contaminazione pari allo 0,5% - una soglia quasi impercettibile - ad ogni  raccolto verrebbero contaminati 6500 ettari. Tenuto conto che la crescita  avverrebbe in modo esponenziale, ci vuole poco a capire entro quanti anni  l'intera produzione nazionale di mais verrebbe contaminata. 
				  Si sostiene spesso, da parte delle multinazionali biotech,  che il grano OGM è indispensabile per combattere la fame del mondo. Ciò è  totalmente falso poiché la stessa FAO ha dimostrato come le derrate agricole  siano oggi prodotte in quantità più che sufficienti a sfamare la stessa  popolazione mondiale. A parte la considerazione banale, ma incontrovertibile,  che il nostro Paese non versa in condizioni di subnutrizione, nemmeno  l'esperienza concreta di Paesi colpiti dalla siccità e dalla carestia conferma  questa tesi. Il caso dell'Etiopia è lì a confermarlo. Qualche anno fa, in  seguito ai cambiamenti climatici, alla deforestazione ed ad una perdurante  siccità l'Etiopia esaurì le proprie scorte di grano. Fu proposta al Governo  etiope di far fronte alla drammatica emergenza introducendo colture di grano  OGM. Il Governo accettò la proposta ed iniziò la sperimentazione su vasta scala  delle sementi OGM. Dopo pochi anni di sperimentazione fu evidente che, non solo  le sementi OGM non assicuravano una resa per ettaro superiore a quelle  tradizionali (come ha confermato anche il Presidente degli agricoltori  statunitensi sopra citato), ma necessitavano di maggior quantità di acqua - in  un Paese colpito dalla siccità - e richiedevano l'apporto di concime chimico,  pratica pressoché sconosciuta agli agricoltori locali, poiché non richiesta  dalle sementi tradizionalmente usate in quel Paese, e selezionate naturalmente  in oltre 1000 anni di coltura tradizionale. Rapidamente si è preso atto, dopo  la fallimentare sperimentazione in campo aperto e su larga scala, che le  sementi OGM erano del tutto inidonee ad assicurare un raccolto  quantitativamente sufficiente e qualitativamente accettabile. L'Etiopia sta ora  abbandonando progressivamente le colture OGM e reintroducendo le colture  tradizionali. 
		 Esempi simili e riferiti ad altre colture, come il riso e la  soia, si potrebbero fare anche per altri Paesi. 
				  Uno dei risvolti più deleteri derivanti dall’introduzione di  piante transgeniche riguarda la brevettazione: gli agricoltori vengono  “privati” di un bene pubblico come le sementi per diventare vittime di un  meccanismo perverso che li obbliga ad acquistare sementi, concimi ed  anticrittogamici dalle stesse multinazionali. Si perdono così, oltre alla  libertà, anche i saperi e le tradizioni. 
		 L'agricoltura italiana è fortemente impegnata sul fronte  della qualità, più che su quello della quantità ed in questi anni, in ogni  settore produttivo, sta facendo ogni sforzo per recuperare antiche varietà  colturali e prodotti di nicchia. Non avverte quindi in alcun modo la necessità  di incrementare la produzione, ma cerca invece di migliorarla assecondando  ritmi naturali, riducendo l'impiego della chimica, riscoprendo tecniche di  coltivazione tradizionali. Una linea di tendenza che trova conferma nelle  aspettative del mercato. Per questa ragione oggi proprio le grandi associazioni  dei coltivatori sono fortemente critiche verso l'introduzione delle colture  transgeniche. Non ne vedono la necessità per incrementare il reddito dei propri  associati, mentre vedono i rischi di compromettere le caratteristiche di  prodotti, talvolta unici, che oggi sono i più ricercati dai consumatori. 
				  Scopo del presente disegno di legge è quello di introdurre,  nel territorio della Provincia di Trento, una moratoria di almeno dieci anni,  durante i quali sarà vietata qualsiasi coltivazione transgenica. Stabilisce in  particolare che la Provincia intende tutelare la biodiversità e le risorse  genetiche presenti in natura, garantendo la sicurezza e la qualità degli  alimenti, in base al principio di precauzione, e si attiva per promuovere i  prodotti tipici locali (art. 1). 
				  Per conseguire tali obiettivi vieta esplicitamente  l'introduzione di colture transgeniche (art. 3) fino a quando, con  apposita legge provinciale, non saranno definiti concretamente i criteri  attuativi del "principio di coesistenza", il cui postulato principale  consiste nell'impedire che colture transgeniche possano compromettere quelle  biologiche o convenzionali. Per tale ragione è vietata pure la diffusione e  commercializzazione di sementi o organismi geneticamente modificati, non solo  in agricoltura, ma anche nell'allevamento o per l'attività venatoria e  piscatoria. 
				  Detta infine norme per garantire una adeguata sorveglianza  (art. 4), il ripristino in situazioni in cui, aggirando il divieto o rimanendo  vittime involontarie di contaminazioni provocate da altri, siano state  introdotte coltivazioni transgeniche (art. 5), il diritto al risarcimento del  danno, anche mediante un intervento diretto della Provincia a favore di chi è  rimasto vittima di illeciti comportamenti altri, senza averne consapevolezza o  responsabilità (art. 6). 
				  Infine sono previsti interventi di monitoraggio delle  colture da parte dei servizi provinciali competenti (art. 7), anche al fine di  acquisire informazioni e offrire consulenza agli agricoltori. 
				  Adeguate sanzioni tendono a dissuadere l'illecita  introduzione di colture transgeniche nel territorio provinciale (art. 9), e  contemporaneamente si escludono dal beneficio di contributi a carico del  bilancio provinciale le aziende che utilizzano mangimi geneticamente modificati  ovvero che usano OGM come materie prime, additivi o coadiuvanti per i propri  prodotti. 
		Cons. d ott. Roberto Bombarda  		 | 
           
            Disegno di legge 
            Art. 1 
              Finalità  
            1. Nel quadro dei principi stabiliti dal decreto legge 22  novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tre  le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito in  legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n.  5, la Provincia autonoma di Trento tutela la biodiversità nonché le  risorse genetiche presenti in natura, garantisce la sicurezza degli alimenti  nel rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione e promuove la  produzione e l’utilizzo di prodotti biologici e tipici del Trentino, tutela  l’ambiente dalla contaminazione con organismi geneticamente modificati.  
            Art. 2 
              Definizioni  
            1. Ai fini della presente legge si intendono per: 
  a) OGM: organismi geneticamente modificati ai sensi  dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,  o una combinazione di organismi geneticamente modificati oppure una  combinazione di organismi geneticamente modificati e altri organismi o prodotti  costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti organismi di  questo tipo; 
              b) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di  organismi geneticamente modificati; 
              c) diffusione: qualsiasi attività finalizzata all’uso degli  OGM nell’ambiente naturale, in particolare per effetto del seminare, piantare,  coltivare o dell’innestare; 
              d) animali lasciati liberi: l’abbandono o la liberazione di  animali o la fuga di animali a causa di insufficiente vigilanza; 
              e) impiego confinato: un impiego ai sensi del decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 206; 
              f) parti di piante: organi vegetativi delle piante quali  tuberi, bulbi, talee, rizomi, piantoni; 
              g) sementi: organi riproduttivi delle piante (seme in senso  botanico); 
              h) animali transgenici: animali ottenuti aggiungendo o  cancellando uno o più geni nella via germinale, incluso il relativo materiale  da riproduzione; 
              i) agricoltura ecologica o colture biologiche: le  coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n.  2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche; 
            l) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano  in quelle definite alle lettere b) e i).  
            Art. 3 
              Divieti  
            1. Fino a quando, con apposita legge provinciale, non  saranno definite le norme atte ad assicurare che, in applicazione del principio  di coesistenza, l’introduzione di colture transgeniche non possa arrecare danno  o compromettere le peculiarità e le specificità produttive in atto, evitando  ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e  biologiche, ed in ogni caso non prima che siano decorsi dieci anni dall’entrata  in vigore della presente legge, nel territorio della Provincia autonoma di  Trento sono vietate le colture transgeniche.  
                          2. È inoltre vietata: 
              a) la diffusione e commercializzazione di sementi e parti di  piante costituite da o contenenti organismi geneticamente modificati; 
              b) l’utilizzazione ai fini di allevamento o per l’attività  venatoria o piscatoria, ovvero lasciare liberi animali transgenici. 
              3. I commi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di parti  di piante e sementi ovvero all’allevamento di animali transgenici per scopi  scientifici e di ricerca nell’ambito di impieghi confinati e debitamente  autorizzati.  
            Art. 4  
            Sorveglianza  
            1. L’attività di controllo e vigilanza derivante dalla  presente legge è affidata al Servizio vigilanza e prevenzione dell’attività  agricola ed al Servizio foreste e fauna. Con propria deliberazione, la Giunta  provinciale definisce le modalità di esecuzione dei controlli, gli ambiti di  competenza di ciascun Servizio ed eventuali norme di coordinamento operativo.  
            Art. 5 
            Ripristino  
            1. Qualora vengano coltivate parti di piante o sementi  vietate ai sensi dell’articolo 3 comma 1, il Servizio provinciale preposto alla  vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge ordina alla  persona che coltiva il fondo di adottare i necessari provvedimenti per la  rimozione delle suddette parti di piante e sementi e delle piante da queste derivanti,  fatte salve eventuali sanzioni. Lo stesso vale se si accerta che una coltura è  costituita da o contiene organismi geneticamente modificati. 
             2. Qualora non siano adottati i provvedimenti di cui sopra  nei termini stabiliti, il Servizio interviene direttamente o tramite terzi  addebitando i costi al conduttore, rispettivamente al proprietario, del fondo.  Non è previsto il risarcimento dei costi sostenuti dal Servizio, o da terzi  incaricati da quest’ultimo, se alla persona che coltiva il fondo non è  imputabile la violazione di cui all’articolo 3.  
            Art. 6 
            Risarcimento  
            1. I costi e i danni derivanti al conduttore del fondo  dall’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 5, devono essere  adeguatamente risarciti dalla Provincia autonoma di Trento se al medesimo non è  imputabile l’inosservanza dei divieti di cui all’articolo 3. 
             2. I criteri e le modalità del risarcimento dei danni sono  stabiliti con delibera della Giunta provinciale. Se colui che ha ottenuto un  risarcimento ai sensi del comma 1, ha titolo, in virtù di altre norme  giuridiche, di chiedere a terzi il risarcimento dei costi e dei danni, tale  diritto di risarcimento passa alla Provincia autonoma di Trento nella misura in  cui essa concede un risarcimento ovvero non esige il risarcimento dei costi.  
            Art. 7 
            Monitoraggio  
            1. I conduttori dei fondi e i relativi proprietari, devono  consentire al Servizio provinciale preposto alla vigilanza sull’applicazione  delle disposizioni della presente legge: 
              a) l’accesso ai fondi, ai locali, ai mezzi di trasporto e  agli altri luoghi in cui sono esercitate le attività disciplinate dalla  presente legge, consentendone altresì l’ispezione e il controllo; 
              b) il prelevamento gratuito di campioni di sementi e parti  di piante, piante e prodotti di piante, di terreno nonché di animali e di  materiale da riproduzione per l’analisi; 
              c) la visione della documentazione amministrativa, contabile  e fiscale; 
            d) l’accesso alle informazioni. 
             2. L’attività di controllo e monitoraggio di cui al comma 1  è consentita limitatamente all’applicazione dalla presente legge. E’  esercitata, compatibilmente con il fine del monitoraggio, nel normale orario di  apertura o di attività e l’eventuale accesso al fondo deve essere preannunciato  al conduttore ovvero al proprietario. Si avrà cura di non disturbare la normale  attività dell’azienda e di preservare, per quanto possibile, terreno,  vegetazione, animali e materiale da riproduzione.  
            Art. 8 
            Sanzioni  
            1. La violazione dei divieti di cui all’articolo 3, comma 1  e comma 2, lett. b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da  5.000 a 20.000 euro e l’eventuale sequestro di animali transgenici rinvenuti. 
             2. La violazione dei divieti di cui all’art. 3, comma 2  lett. a) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari a dieci  volte il valore commerciale delle sementi diffuse o commercializzate ed il  sequestro delle medesime. Le sementi sequestrate devono essere distrutte da  parte del Servizio che ha comminato la sanzione. 
                          3. Chiunque non ottempera all’ordine impartito dal Servizio  provinciale competente agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 5 è  soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000 a 7.000 euro. 
                          4. Chiunque, essendone tenuto, si sottrae agli obblighi  derivanti dall’art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000  euro.  
            Art. 9 
            Esclusione dalle sovvenzioni  
            1. Le aziende alimentari che utilizzano direttamente o  indirettamente organismi geneticamente modificati come materie prime,  coadiuvanti o additivi per i propri prodotti, sono escluse da qualsiasi  contributo finanziario della Provincia e non possono ottenere alcuna  certificazione di qualità. 
                          2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le  aziende che utilizzano mangimi geneticamente modificati.  
            Art. 10 
            Norma finanziaria  
            1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli  oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.  
            Art. 11 
            Entrata in vigore  
            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
              
            
               
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